La disposizione stabilisce che le amministrazioni pubbliche (in particolare gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali) devono acquisire le tipologie di beni e servizi individuati dal decreto mediante i soggetti aggregatori, potendo sia fare riferimento a iniziative aggregative da essi sviluppate (es. le convenzioni quadro di Consip o di alcune centrali di committenza regionali) sia chiedendo agli stessi la gestione di gare specifiche. Il nuovo decreto attuativo obbliga gli enti locali a ricorrere ai soggetti aggregatori sin dalla sua entrata in vigore per acquisire i servizi di trasporto scolastico di valore superiore ai 40.000 euro: tale soglia è riferita alla base d' asta annuale o, se il servizio ha sviluppo temporale superiore, pluriennale.
La classificazione del nuovo dpcm comporta per gli enti un' accurata revisione dei processi di esternalizzazione del particolare servizio, dovendo considerare anche la possibilità di iniziative aggregative coinvolgenti più amministrazioni, con possibile suddivisione in lotti funzionali territoriali. Il decreto dell' 11 luglio individua nelle nuove categorie merceologiche anche le forniture di beni e i servizi per la manutenzione delle strade di valore superiore alla soglia comunitaria (221.000 euro), stabilendo tuttavia che per tali tipologie l' obbligo decorra dal 15 agosto 2019, fatta eccezione per le iniziative eventualmente già avviate dai soggetti aggregatori.
Il quadro attuativo dell' art. 9 della legge n. 89/2014 fa permanere nell' obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori i servizi di guardiania e di vigilanza armata (entrambi per valori superiori ai 40.000 euro), nonché quelli di pulizia, di facility management e di manutenzione per gli immobili (in tutti e tre i casi quando la base d' asta annuale o pluriennale supera i 221.000 euro).
A cura di Italia Oggi del 14/09/2018 pag. 42 - autore ENRICA DANIELA LO PICCOLO
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